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Infezione da Corona-Virus

La malattia provocata dal cd. Corona-Virus è stato cosi “battezzato” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che ha deciso di chiamarla COVID-19, una sigla composta da diversi elementi: “CO” sta per “corona”, “VI” per virus e “D” per disease (“malattia” in inglese), mentre “19” serve per indicare l’anno di identificazione (la malattia è stata individuata alla fine del 2019 in Cina).

Con questo articolo cercheremo di fare un po di chiarezza per quanto concerne l’infezione dal cd. Corona-Virus in ambiente lavorativo.

L’articolo 42, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020 stabilisce che nei casi accertati di infezione COVID-19 (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico curante o altro ente ospedaliero “accertatore” redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, la relativa tutela dell’infortunato.

La tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione Coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail.

Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e lavoratori, sportivi professionisti dipendenti.

Il certificato medico dovrà riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per conseguente contagio da Covid-19 ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio.

Resta fermo, inoltre l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere telematicamente all’Istituto il certificato medico di infortunio.

I datori di lavoro pubblico o privato obbligatoriamente assicurati all’Inail, debbono continuare ad assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi di legge.

Per i datori di lavoro assicurati all’Inail l’obbligo della comunicazione d’infortunio ai fini legali-socio-statistici si considera comunque assolto per mezzo della denuncia d’infortunio.

In merito alla decorrenza della tutela Inail, si precisa che il termine iniziale decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio. Preme precisare che il contagio che può essere accertato anche successivamente all’inizio della quarantena.

Questo articolo è stato estratto dall’ultima pubblicazione del dott. Gabriele Sturniolo.
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Ai fini conoscivi alleghiamo link inerente alla CIRCOLARE INAIL 13/2020.

GS Enteprice da sempre è vicina ai lavoratori che subiscono un infortunio.

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