La card, ovvero Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto: è la procedura di rimborso assicurativo in vigore dall’1 febbraio 2007 per i danni subiti dal “non” responsabile civile in caso di incidente stradale. Il conducente del veicolo coinvolto in un incidente stradale che rientra tra quelli a risarcimento diretto dovrà chiedere il rimborso dei danni direttamente alla propria compagnia assicurativa.
Si applica per i sinistri stradali avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano; tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, targati e regolarmente assicurati con compagnie aderenti al Risarcimento Diretto.
La card si attiva nel caso in cui il sinistro sia accorso in presenza di collisione tra i due veicoli e non vi sia presenza di terzi veicoli coinvolti. Nel caso in cui vi siano dei passeggeri a bordo nel momenti del sinistro stradale, questi danni vanno richiesti alla compagnia assicuratrice del vettore.
La procedura “card” non si applica per: i sinistri avvenuti all’estero; i sinistri tra più di due veicoli a motore; in assenza di collisione tra i due veicoli; in presenza di collisione tra i due veicoli imputabile a terzi soggetti (ad esempio un pedone); in presenza di collisione con un ciclomotore non dotato della targa nuova ai sensi del DPR n° 153 del 06/03/2006.
In caso di sinistro stradale bisogna compilare il cosiddetto modello card o modello blu (ex modello cid) che potete scaricare nel nostro sito. Il modulo blu, deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e firmato pacificamente con la controparte. Fatto questo potrete rivolgervi a GS Enterprice risarcimento danni . Le compagnie assicurative tendono a deflazionare i risarcimenti. Infatti, preme precisare che, il fine della compagnia assicurativa è quello di trarre profitto e vi sono solo due modi:
il primo assumere il rischio dell’assicurativo, in questo caso il rischio derivante dalla circolazione di veicoli stradali stipulando una polizza per RCA;
Il secondo limitando/riducendo/negando quanto più possibile i risarcimenti.
Tutto questo, avallato dal mancato coinvolgimento di legali rappresentanti di parte (periti avvocati medici legali) impedisce al danneggiato di avere una valutazione imparziale del danno oltre che ridurre, o peggio impedire di ottenere il massimo risarcimento spettante.
Tornando al modello card, se non ci si accorda con la controparte per firmare congiuntamente il modulo blu, non temere! Premesso che la compilazione e la presentazione dello stesso non è affatto limitante ai fini del risarcimento danni, il modulo blu può essere compilato anche mono firma.
Con la procedura card vengono risarciti i seguiti danni:
- i danni subiti dal veicolo assicurato e gli eventuali danni connessi al suo utilizzo (es. fermo tecnico)
- i danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario e/o al conducente;
- le lesioni di lieve entità subite dal conducente (danno biologico permanente fino al 9% I.P) e/o la stessa indennità temporanea, il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale);
In alcuni casi, i danni occorsi non rientrano nelle procedure card. Noi di GS Enteprice risarcimento danni siamo specializzati nelle richieste di risarcimento per danni gravi. Se le lesioni del conducente sono gravi occorre rivolgersi alla compagnia del veicolo responsabile, mentre la procedura si può applicare per il rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate.
Permettici di rappresentarti ai fini ottenere il massimo risarcimento, a prescindere del modello che il modello card sia compilato mono firma e/o controfirmato dalla controparte.
Infine, in alcuni casi (come ad esempio quando non si è sicuri dell’effettiva responsabilità) sconsigliamo di compilare il modulo blu. Lo stesso ha valore prova fino a querela di falso ed è producibile dinanzi al giudice dalle compagnie di controparte. Diffidate di firmare confessioni stragiudiziali sino a che ne siate sicuri.