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Il diritto alla salute

Con l’ormai nota espressione Welfare State , oggi intesa come Stato Sociale, ci
riferiamo ad un forma di Stato attenta e pronta ad intervenire alle necessità dei
consociati.

L’Art. 32 della costituzione sancisce:

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana”.

Secondo Ferrara, sia il primo che il secondo comma di questo articolo possono
essere visti come il risultato di un “processo storico-politico addirittura secolare”.
La genesi del diritto alla salute ritrova concezione nella tutela del
benessere collettivo, con la funzione volta, non tanto alla tutela del
singolo soggetto, quanto al mantenimento dell’ordine pubblico inteso come mezzo
per controllare le eventuali crisi economiche e sedizioni popolari.
Quello della salute è un diritto complesso che ha visto mutare nel tempo i suoi
limiti.

Possiamo certamente affermare che sotto “l’etichetta di diritto alla salute
coesistono un insieme di diritti, obblighi e doveri, sia degli individui che dello Stato.
Come ho potuto constatare, il primo comma dell’articolo 32 lascia spazio a diverse
interpretazioni…
Secondo Luigi Principato, la lettura della Costituzione appare
chiaramente oscura ove fornisce una garanzia ad un fondamentale diritto
dell’individuo e, contestualmente, ad un interesse della collettività.
La maggior parte della dottrina ha affermato che all’interno di questo diritto
fondamentale può essere rintracciato sia un diritto soggettivo, posto a tutela
dell’integrità psicofisica del singolo cittadino, che un interesse legittimo in cui lo
stato contrappone comunque appunto l’interesse pubblico.
Come ampiamente affermato dal Giurisprudenza in diverse sentenze, il diritto alla
salute è quindi un diritto soggettivo, “non soggetto al potere discrezionale della
Pubblica Amministrazione” 
direttamente azionabile dai cittadini, senza che vi sia bisogno di una intermediazione legislativa, avente la caratteristica di una pretesa
nei confronti dei pubblici poteri per ottenere prestazioni sanitarie in quanto il suo
fondamento è proprio la norma costituzionale contenuta nell’articolo 32.


Certo è che l’art 32 della carta fondamentale risulta essere, come più volte definito
dai commentatori, poliedrico…
I giuristi arrivano alla conclusione che, i Padri Costituenti hanno lasciato
volutamente questo articolo “aperto”, cosi da poterlo arricchire e contestualizzare
in base alle specifiche necessità della fattispecie del periodo storico.

Come afferma M. Cartabia, “l’articolo 32 della Costituzione è indiscutibilmente uno
dei più complessi da esaminare, interpretare e applicare”…

“In questo periodo oscuro dell’anno ventuno del secolo XXI, vista la stringente morsa epidemiologica dal c.d. Covid-19, è tornata in discussione una tematica assai delicata e da sempre discussa, ovvero “la salute”. Se da una parte, troviamo i cittadini che sono diventati sempre più consapevoli che la qualità della loro vita dipende anche da un efficiente sistema di welfare state, in cui le strutture preposte si attivano con adeguati servizi, dall’altra parte, invece, lo Stato ha da tempo inserito tra le sue priorità quella relativa alla salute e si pone costantemente il compito di organizzare gli strumenti e le risorse per offrire trattamenti sanitari all’altezza delle esigenze dei singoli. Tuttavia, seppur lo Stato è attento e pronto, il contenzioso da responsabilità sanitaria cresce. Nel corso degli ultimi due decenni, in Italia sono esponenzialmente aumentate le querele e le relative richieste di risarcimento nei confronti dell’operato dei medici.
Dal punto di vista pratico, nel nostro paese, il contenzioso sanitario è cresciuto del trecentoventi percento in dieci anni.
Secondo un’indagine dell’ANIA (associazione nazionale imprese assicuratrici) del luglio 2014, gli esposti per responsabilità professionale sono passati da 3.159 nel 1994 a 7.700 (+148%) nel 2002 e, nello stesso periodo, quelli per responsabilità delle strutture sanitarie da 5.100 a 6.700 (+31%).
I dettami della tradizione Ippocratica, quali il dovere professionale di fare il bene del malato, la convinzione e la certezza che il medico operasse sempre nel rispetto di tale intento e il conseguente atteggiamento di ossequiosa obbedienza del paziente rispetto alle scelte e alle azioni del curante, si sono tramandati nei secoli conferendo al medico una sorta di impunità giuridica e un’autorità essenzialmente morale. Com’è possibile allora che i dati di cui sopra sono a dir poco impressionanti? Vi è colpa? Se così fosse, su chi ricadrebbe la responsabilità? Vediamo di fare un po’ di chiarezza. Premesso che negli ultimi anni la popolazione (e la densità) è aumentata, risulta evidente che le possibilità di malpractice aumentino in proporzione all’aumentare dei soggetti che si avvolgono delle cure sanitarie. Negli ultimi anni si è passati dal paternalismo all’autodeterminazione: il rapporto medico-paziente viene a strutturarsi innanzitutto sui diritti del paziente.
E’ altresì vero che la combinazione di risultati scadenti e del senso di insoddisfazione in merito al tipo di relazione (e di risultato) instaurato con il medico, è una ricetta “perfetta”. Una ricerca condotta negli USA da Wendy Levinson (docente di medicina all’Università di Chicago), ha rilevato che “i pazienti decidono di intentare causa al medico che li ha curati, piuttosto che per incompetenza o negligenza professionale, per il modo in cui li ha trattati a livello interpersonale”

“Cosi come godere di buona salute è per sua
stessa natura un diritto, è un obbligo, in
primis sociale, riconoscere il giusto
risarcimento a coloro che ingiustamente vedono
violata la loro integrità.
Per l’uomo sano la malattia è solo una
disgrazia, una sciagura, un incidente.
Il medico che tarda la diagnosi… l’avvocato che
fa valere i diritti dell’uomo.
Pare impossibile, ma tutti hanno ragione”

Questi paragrafi sono stati estratti dalla nuova monografia di Gabriele Sturniolo “L’evoluzione giurisprudenziale della malpractice medica” testo nella quale verrà evidenziato il carattere speciale della responsabilità sanitaria e la natura anfibia delle riforme recenti

Codice ISBN:9798539583675