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L’importanza del medico legale per ottenere un risarcimento per malasanità

Il medico legale è uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni autorizzato all’esercizio di tale branca medica.

In particolare il medico legale, nell’ambito della malasanità, ha il compito di accertare la reale presenza di responsabilità diretta o indiretta da errore medico. Qualora venisse accertata la responsabilità, insieme all’Avvocato, verrà presentata formalmente all’assicurazione sanitaria una valutazione di danno per tipologia e gravità al paziente.

Calcolo e risarcimento del danno biologico

Per fare il calcolo del risarcimento del danno biologico ci si basa su tabelle elaborate dei vari Tribunali, in particolare si fa riferimento a quelle del Tribunale di Roma e Milano. Esse propongono dal 2009 la cosiddetta liquidazione unitaria di quanto era precedentemente risarcito a titolo di “danno biologico standard”, di personalizzazione del danno biologico e di danno morale.

Nel diritto italiano il danno biologico consiste nella lesione dell’integrità della persona, bene primario e costituzionalmente garantito. Ne deriva che la lesione può essere fisica o psichica, reversibile o permanente, e compromette quelle attività del soggetto considerate vitali. A tal proposito la Corte di Cassazione, con la sentenza 11039/2006, sancisce che il danno biologico consiste nelle “ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica”.

La legislazione prevede il risarcimento del danno in caso di menomazione, condizione più restrittiva della lesione. La lesione è la modificazione peggiorativa dello stato fisico o psichico; la menomazione è la compromissione, dovuta alla lesione, dell’efficienza psicofisica utilizzabile per le esigenze della vita vegetativa o di relazione.

La dottrina

Il D. Lgs. n. 209/2005 (artt. 138 e 139) distingue fra danno biologico di grave e di lieve entità (fino a un’invalidità del 9%). L’interpretazione di questa norma è ai soli fini dell’importo del risarcimento danni, restando unica la definizione di danno biologico, e la modalità di accertamento e valutazione della menomazione.

La Legge n. 27/2012 art. 32 comma 3-ter e 3-quater esclude il risarcimento per danno biologico permanente per danni di lievi entità non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo.

Per danni lievi temporanei, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.

Da entrambi i criteri è escluso il risarcimento del danno biologico permanente di natura psichica (fra l’1 e il 9%), per il quale allo stato dell’arte non esistono metodiche strumentali in grado di diagnosticare questo tipo di disturbi, sebbene le neuroscienze cognitive abbiano dimostrato che ogni evento mentale è correlato ad un evento elettro-chimico dell’encefalo. E probabilmente resta non risarcibile anche il danno temporaneo, a meno di ritenere un esame visivo sufficiente per diagnosticare un disturbo psichico.

In tema di liquidazione del danno di lieve entità, la Corte Costituzionale ha escluso la legittimità un’autonoma valutazione del danno morale, stabilendo che:

«[il danno biologico debba essere inteso come] lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica che esplica incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato.[…] [E che il danno morale] rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.»

La legislazione prevede il risarcimento del danno in caso di menomazione, condizione più restrittiva della lesione. La lesione è la modificazione peggiorativa dello stato fisico o psichico; la menomazione è la compromissione, dovuta alla lesione, dell’efficienza psicofisica utilizzabile per le esigenze della vita vegetativa o di relazione.

Affinché possa affermarsi l’esistenza di un danno biologico, devono sussistere i seguenti elementi:

– Esistenza di una lesione fisica o psichica della persona

– Esistenza di una compromissione delle attività vitali del soggetto, considerate nel senso più ampio

– Esistenza di un nesso causale tra la lesione subita e la compromissione della vita del danneggiato.

La giurisprudenza ritiene che esiste un danno alla salute nei seguenti casi:

– Modificazione all’aspetto esteriore di una persona;

– Riduzione dalla capacità di relazionarsi con altri individui;

– Riduzione della capacità lavorativa, ossia dell’attitudine di una persona a lavorare;

– Perdita di chance lavorative;

– Perdita della capacità sessuale;

– Danno psichico;

Il ruolo del medico legale per la perizia necessaria al risarcimento per errore medico

Lo “strumento” principe del medico legale è la perizia medico legale o perizia di parte.

Nel sospetto di aver subito un danno dopo esser stati sottoposti a un trattamento sanitario, il medico legale ha il preciso compito di fare un’attenta analisi dei fatti e valutare i documenti sanitari elaborati durante tale trattamento cercando di capire se questi possano essere stati alterati, confrontandoli con lo stato di salute postumo dell’interessato.

Il ruolo del medico legale è dunque fondamentale per decidere se avviare o meno un’azione giuridica al fine di ottenere un risarcimento per malasanità, in quanto stabilisce l’esistenza di un’effettiva responsabilità medica. Da qui inizierà un contenzioso per stabilire se l’interessato ha o meno il diritto a beneficiare di un risarcimento per malasanità.

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